Archivio DoGi (info)
©2004 - ITTIG
|
Ancora Felice LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA AI FINI DEGLI SCARICHI LIQUIDI (Nota a TAR TO sez. I 20 novembre 1998, n. 604) in Giurisprudenza di merito, 1999, fasc. 6 pag. 1091 - 1093 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) Per gli scarichi di acque, la l. 319/1976 ha fissato dei limiti differenziati tra insediamenti civili e insediamenti produttivi. In data 8 maggio 1980 il competente comitato interministeriale previsto dalla legge, investito del compito di precisare la nozione di insediamento civile, ha stabilito che sono insediamenti civili le imprese agricole di allevamento che dispongano di almeno un ettaro di terreno per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame ed esercitino attività di trasformazione della produzione inserita con carattere di normalità e di complementarità nel ciclo produttivo aziendale. Mentre il possesso di tali requisiti è sicuramente condizione sufficiente per la qualificazione come insediamenti civili, resta il dubbio se esso sia anche condizione necessaria e, cioè, sia obbligatorio considerare come industriale l'allevamento che si discosta dai parametri stabiliti dal comitato. Si prospetta di attribuire alla disposizione due significati diversi, in relazione al fatto che essa sia utilizzata dal giudice penale o, invece, dall'amministrazione e dal giudice amministrativo. Per il primo la mancanza di una previsione scritta è in grado di escludere che l'impresa agricola che si scosta dai parametri stabiliti dal comitato sia senz'altro da considerare insediamento produttivo, per gli altri no.
[Abstract tratto dalla rivista] Fonti
- Codice civile art. 2135
- d.l. 10 agosto 1976, n. 544
- l. 10 maggio 1976, n. 319
- l. 8 ottobre 1976, n. 690
Versione PDF
Document delivery
|