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Cacciavillani Ivone IL DELITTO DI ABUSO D'UFFICIO NEL SISTEMA DI TUTELA DELLA PUBBLICA FUNZIONE in Giurisprudenza di merito, 1999, fasc. 6 pag. 1142 - 1147 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) La l. 234/1997 ha riformulato l'art. 323 c.p., delitto di abuso in atti d'ufficio; la l. 623/1996, di conversione del d.l. 563/1996, ha riformato la disciplina della responsabilità erariale del pubblico funzionario verso la sua amministrazione, togliendo rilevanza a quelle violazioni caratterizzate da colpa inferiore a quella grave. Questo insieme di innovazioni ha profondamente inciso sulla struttura del delitto di abuso d'ufficio, togliendo rilevanza anche penale alle violazioni di legge dovute a colpa non grave e/o a dolo. Con la conseguenza che non è più punibile in sede penale il pubblico ufficiale che, pur avendo violato la legge del procedimento, l'abbia fatto con elemento psicologico minore del dolo o colpa grave. Non risponderebbe alla logica dell'ordinamento che fosse considerata delitto un'azione priva di rilevanza in campo risarcitorio erariale; si realizzerebbe un'ipotesi di danno senza danneggiato.
[Abstract tratto dalla rivista] Fonti
- Codice civile art. 2043
- Codice civile art. 2055
- Codice penale art. 323
- decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti)
- legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale)
- legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti)
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