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Inzerillo Giuseppe
APPUNTI IN TEMA DI "PATTEGGIAMENTO", REVOCABILITÀ DEL CONSENSO E OTTICA NEGOZIALE
(Nota a App. Catania sez. III pen. 21 maggio 1998)
in Giurisprudenza di merito, 1999, fasc. 6  pag. 1048 - 1051
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la presente nota si intende illustrare, mediante un richiamo ai più recenti contributi dottrinali in materia ed un riferimento alla giurisprudenza del Supremo Consesso, l'erroneità dell'iter argomentativo seguito dalla decisione annotata, nonostante la condivisibilità delle conclusioni. In particolare, non appare condivisibile la rapidità con la quale la Corte catanese equipara la sentenza di patteggiamento ad un implicito riconoscimento di responsabilità, nonostante sul punto siano stati numerosi e ripetuti gli interventi in senso contrario delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Né assolutamente lineare appare il discorso giustificativo allorché, rifiutata per un verso la trasposizione della categoria del negozio giuridico, ritiene che l'ottica contrattualistica rimanga pur sempre il modello cui attingere in via analogica al fine di risolvere questioni che in concreto possano prospettarsi in relazione all'accordo delle parti (e/o di revoca del medesimo).

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 168, comma 1
  • Codice di procedura penale art. 444

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