Catarinella Piermauro
RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO PER DIVERSA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE E UTILIZZABILITÀ MEDIANTE LETTURA, NONOSTANTE OPPOSIZIONE DI UNA PARTE, DELLA DEPOSIZIONE RESA DA TESTIMONIO ESAMINATO DAL PRECEDENTE GIUDICE
(Nota a Trib. Napoli 29 aprile 1999)
in Giurisprudenza di merito, 2000, fasc. 3 pag. 657 - 660
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Secondo la sentenza annotata nel giudizio di primo grado, in caso di rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento della composizione del collegio giudicante, la testimonianza raccolta dal primo collegio può essere legittimamente dichiarata utilizzabile mediante lettura dal secondo collegio anche se l'imputato si oppone e richiede espressamente l'esame del testimonio, e codesto esame è materialmente possibile. L'A. richiama i diversi orientamenti giurisprudenziali sulla materia, indicando i motivi per cui la decisione dei giudici napoletani appare pienamente condivisibile.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 468
- Codice di procedura penale art. 507
- Codice di procedura penale art. 525, comma 2
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