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Conti Carlotta
OSSERVAZIONI IN ORDINE AL DIVIETO DI TESTIMONIANZA SULLE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO
(Nota a ord. Ass. Caltanissetta 5 marzo 1999)
in Giurisprudenza di merito, 1999, fasc. 6  pag. 1026 - 1030
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'ordinanza annotata afferma che non è ammissibile la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria su dichiarazioni rese da un soggetto che avrebbe dovuto essere sentito nella qualità di indiziato di reato, ostandovi non solo il divieto di cui all'art. 62 c.p.p., ma anche la stessa inutilizzabilità delle dichiarazioni ai fini della prova dei fatti che costituiscono oggetto del giudizio; quando un dichiarante rende una pluralità di dichiarazioni su fatti diversi nell'ambito dello stesso contesto procedimentale e solo alcune di esse sono connesse con i fatti di cui si autoaccusa, deve applicarsi la disciplina attinente alla sua qualità prevalente, quella cioè di imputato o di soggetto da esaminare ex art. 210 c.p.p. L'A. affronta le problematiche relative al problema dell'ammissibilità della testimonianza "de relato" della polizia giudiziaria su sommarie informazioni a questa rese, nel corso delle indagini, da un soggetto che avrebbe dovuto essere sentito come indagato in un procedimento connesso; esprime alcune riserve critiche sulle affermazioni della Corte d'Assise, ritenendo che sarebbe stato preferibile percorrere un diverso iter argomentativo.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 210
  • Codice di procedura penale art. 62
  • Codice di procedura penale art. 63

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