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NUNZIATA MASSIMO
RIFLESSI CIVILISTICI DELLA MESSA AL BANDO DELLE MINE ANTIUOMO (EX L. 29 OTTOBRE 1997, N. 374)
in Giurisprudenza di merito, 1999, fasc. 6  pag. 1115 - 1124
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La l. 374/1997 ha messo al bando le mine antipersona. Il presidio dell'assoluto divieto concernente siffatti ordigni è stato affidato espressamente a sanzioni penali congiunte ad una stringente regolazione amministrativa. I limiti intrinseci della tutela penale ed amministrativa offerta dalla nuova legge circa l'effettività della compiuta messa al bando delle mine antipersona impongono di verificare la possibile deducibilità di altri presidi giuridici. Dall'analisi dei principi generali in materia negoziale appare sostenibile la tesi della sussistenza di una tutela anche civilistica della messa al bando delle mine antiuomo. Invero, il regime civilistico degli atti negoziali relativi ad oggetti materiali intrinsecamente antigiuridici, quali indubbiamente sono siffatti ordigni (sia per la loro natura insidiosa sia per la generale proibizione ordinamentale che oggi espressamente li contempla), è quello della c.d. nullità virtuale. Ciò appare sostenibile, proprio alla luce della neo introdotta generale proibizione ordinamentale concernente ogni attività relativa a tali armi. Altresì, appare pure desumibile, in forza di una interpretazione attualizzata del presupposto applicativo dell'art. 2035 c.c., l'irripetibilità delle somme eventualmente pagate come corrispettivo per la cessione o l'uso di siffatti ordigni. La enuclezione, in base al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., di una rigorosa sanzione civilistica (quella della nullità), per gli atti negoziali aventi ad oggetto siffatte armi, consente di completare il quadro ordinamentale della tutela giuridica della operata messa al bando delle mine antipersona ex l. 374/1997.

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Codice civile art. 1346
  • Codice civile art. 1418
  • Codice civile art. 2035
  • l. 29 ottobre 1997, n. 374

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