Arceri Alessandra
CONSENSO ALLA DONAZIONE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE PERIFERICHE DA FIGLIO MINORENNE ALLA MADRE NATURALE E NOMINA DI TUTORE AD ACTA
(Nota a decr. Trib. Minori Perugia 26 aprile 1999)
in Giurisprudenza di merito, 1999, fasc. 6 pag. 975 - 976
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. svolge alcune considerazioni di carattere generale traendo spunto da una pronunzia resa dal Tribunale per i minori dell'Umbria, il quale, trovatosi di fronte ad un conflitto di interessi di carattere sostanziale insorto tra genitori naturali e figlio minore (consenso all'espianto di cellule staminali emopoietiche dal minore per donarle alla madre), ha ritenuto, in applicazione dell'art. 317 bis c.c., di nominare - con la sola finalità di esprimere il consenso informato all'atto da compiersi - un tutore esterno. Rileva l'A. come il nostro ordinamento sia sostanzialmente privo di una regolamentazione per il caso in cui tra genitori e minore insorga un conflitto di interessi di carattere non patrimoniale, e che, in ogni modo, il potere di intervento del giudice in suddetta ipotesi si fa tanto più incisivo quanto più ci si allontani dallo schema della famiglia legittima, quasi a voler presupporre una sorta di minor affidabilità nella capacità di discernimento dei genitori naturali rispetto all'interesse del minore.
[Abstract tratto dalla rivista]
Fonti
- Codice civile art. 316
- Codice civile art. 317-bis
- Codice civile art. 321
- l. 19 maggio 1975, n. 151
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