Di Dedda Enrico
REATI A CITAZIONE DIRETTA E GIUDIZIO IMMEDIATO DOPO LA L. N. 125 DEL 2008: UN PECCATO DI OMISSIONE DEL LEGISLATORE?
(Nota a decr. Trib. Foggia 30 agosto 2008)
in Giurisprudenza di merito, 2008, fasc. 12 pag. 3237 - 3241
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'esigenza di garantire la ragionevole durata dei processi (art. 111 comma 2 Cost.) e l'impellenza di evitare la scarcerazione di persone pericolose premono naturalmente per interpretare in modo estensivo il "novum" introdotto dalla l. n. 125 del 2008 in tema di giudizio immediato, by-passando le more dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. La risposta giurisprudenziale appare negativa sia per ragioni sistematiche sia a fronte dell'equivocità della disposizione, frutto di una genesi affrettata ed emozionale. L'alternativa concreta, nei reati a citazione diretta, va trovata allora nell'ampliamento degli spazi per il giudizio direttissimo.
In tema di: Giudizio immediato. Modifiche della legge n. 125 del 2008 al giudizio immediato. Un'applicazione concreta: il decreto del Tribunale di Foggia ribadisce l'orientamento tradizionale che esclude l'applicabilità della nuova forma di giudizio immediato per i reati di competenza del tribunale monocratico a citazione diretta. Riflessioni: il nuovo modulo introdotto dalla l. n. 125 del 2008 quale forma di ampliamento del giudizio immediato ordinario.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 415-bis
- Codice di procedura penale art. 453
- Codice di procedura penale art. 549
- legge 24 luglio 2008 n. 125
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