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De Cesare Guidomaria LE SEZIONI UNITE TORNANO SULLA RESIDENZA ABITUALE IN MATERIA MATRIMONIALE DOPO BREXIT (Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezioni unite 8 giugno 2023, n. 16288) in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 2 pag. 318 - 325 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) Le Sezioni unite, adite con regolamento di giurisdizione, hanno affermato che Brexit non pregiudica l'applicazione dei titoli di giurisdizione ai cittadini del Regno Unito, riconoscendo la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale, in ragione del criterio di collegamento della residenza abituale del convenuto, ex art. 3 Reg. CE 2201/2003. Parimenti, la prevenzione della causa di responsabilità genitoriale presso il foro scoto non sottrae al giudice italiano la giurisdizione sulla domanda di mantenimento, atteso che l'attore, ai sensi dell'art. 3, lett. a), Reg. UE n. 4/2009, può scegliere il foro della residenza abituale del convenuto. Resta da capire (e sul punto l'ordinanza annotata tace) se la causa di responsabilità fosse iniziata prima o dopo il periodo di transizione previsto dal "Brexit Withdrawal Agreement", siccome nel secondo caso in luogo dei Regolamenti europei avrebbe trovato applicazione l'art. 22 della Convenzione dell'Aja del 2007 sull'esazione internazionale degli alimenti, la quale richiede l'"exequatur" a fini esecutivi, con l'implicazione che Brexit avrebbe realmente attenuato il coordinamento dell'attività giurisdizionale e l'armonia tra le decisioni.
[Abstract tratto dalla rivista] Sommario: Svolgimento del processo. - Disorientamenti lessicali e dubbi sull'ammissibilità del regolamento. - Brexit non pregiudica l'applicazione dei titoli di giurisdizione ai cittadini del Regno Unito. - L'evoluzione del concetto di "residenza abituale" nel diritto europeo: guida pratica per gli operatori. - Indici fattuali da cui desumere la residenza abituale: per le Sezioni unite è decisivo l'"animus manendi". - Il foro competente per la domanda di mantenimento: "forum shopping" a tutela dell'alimentando. - Il problema della pregiudizialità della causa scozzese rispetto alla domanda di mantenimento. Fonti
- Cass. sez. un. civ. 10 febbraio 2017, n. 3555
- convenzione L'Aja 23 novembre 2007 (sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia) art. 22
- legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
- ord. Cass. civ. sez. un. 21 settembre 2018 n. 22433
- reg. n. 4 del 2009
- regolamento Consiglio dell'Unione Europea 18 dicembre 2008, n. 4 (relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari) art. 3, lett. a)
- regolamento Consiglio dell'Unione Europea 25 giugno 2019, n. 1111 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori)
- regolamento Consiglio dell'Unione Europea n. 2201 del 2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000) art. 3
- sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea sezione III 25 novembre 2021 (causa C-289/20)
- Trattato sull'Unione europea (Maastricht, 7 febbraio 1992) art. 50
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