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Calvo Roberto
IL VINCOLO TESTAMENTARIO DI DESTINAZIONE E IL DILEMMA INTORNO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE
(Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione II 2 agosto 2023, n. 23616)
in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 3  pag. 548 - 553
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La corte di legittimità affronta la "vexata quaestio" circa la validità del vincolo testamentario (la lite ha per oggetto un testamento olografo) di destinazione - ristretto alla durata di sessant'anni - preordinato al soddisfacimento d'interessi di rilevanza collettiva. Il collegio, confermando le (uniformi) decisioni dei giudici di merito, riconosce la validità della suddetta clausola testamentaria, non entrando essa in collisione con il divieto racchiuso nell'art. 1379 c.c., siccome il suddetto limite temporale non oltrepassa quello di novant'anni di cui all'art. 2645-ter c.c., che viene dunque applicato alla controversia "sub iudice" tramite il ragionamento analogico.

[Abstract tratto dalla rivista]

Sommario: Fatto. "Ratio decidendi". - La durata del vincolo testamentario alla luce dell'art. 2645-ter c.c. - Il negozio testamentario e l'art. 2645-ter c.c.: verso il superamento del pregiudizio formale. - Il modo testamentario.

Fonti

  • Cass. sez. II civ. 20 giugno 2017, n. 15240
  • Codice civile art. 1379
  • Codice civile art. 2645-ter
  • Codice civile art. 2931
  • Codice civile art. 549

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