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Ballerini Luca
RAPPRESENTAZIONE E DONAZIONI IN CONTO RICEVUTE DAL LEGITTIMARIO RINUNZIANTE ALL'EREDITÀ
(Nota a sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezione II 11 maggio 2023, n. 12813)
in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 3  pag. 558 - 564
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata conferma l'opinione prevalente in dottrina, riconoscendo, a beneficio del legittimario delato e rinunziante all'eredità, la possibilità di ritenere le donazioni ricevute dal defunto, senza dispensa da imputazione ex se, anche in caso di rappresentazione. La nota passa in esame il ragionamento della Cassazione e le argomentazioni poste a fondamento della teoria contraria, rimasta isolata, tentando, infine, di costruire un diverso percorso interpretativo, sulla base delle norme raccolte negli artt. 552 e 564, 3 comma, c.c.

[Abstract tratto dalla rivista]

Sommario: Caso e questione: il legittimario rinunziante, rappresentato, può ritenere le donazioni in conto? - La soluzione negativa, basata sulle norme degli artt. 552 e 564, 3 comma, c.c. - La conclusione opposta, prevalente e accreditata dalla Cassazione. - Un altro modo di ragionare, essenzialmente intermedio.

Fonti

  • Codice civile art. 467
  • Codice civile art. 552
  • Codice civile art. 564, comma 3

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