Cecchella Claudio
SUL CUMULO DELLA DOMANDA CONDIVISA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
(Nota a sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezione I 16 ottobre 2023, n. 28727)
in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 3 pag. 577 - 582
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La nota offre spunti critici sul piano sistematico nel commento alla sentenza della Suprema Corte sul cumulo tra domanda di separazione e domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel procedimento su domanda congiunta.
[Abstract tratto dalla rivista]
Sommario: Introduzione. - Il tramonto del rito camerale e la creazione giurisprudenziale delle regole del processo. - La lettera della norma. - La necessità di distinguere la giurisdizione contenziosa da quella volontaria. - La vera "ratio" dell'art. 473-bis.49 c.p.c., non trasferibile nell'art. 473-bis.51 c.p.c. - Il favore per il processo cumulato anche in caso di connessione solo soggettiva. - Le ricadute di diritto sostanziale: l'ammissibilità di patti preventivi. - Lo "ius poentitendi" entra nel procedimento congiunto divorzile?
Fonti
- Codice civile art. 160
- Codice civile art. 473-bis.49
- Codice civile art. 473-bis.51
- legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
- legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)
- legge 6 maggio 2015, n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi)
- ord. Cass. civ. sez. VI 24 luglio 2018 n. 19540
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