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Paglia Marina
"NE BIS IN IDEM" E CONTINUAZIONE: NUOVE PROSPETTIVE PROCESSUALI PENALI INTERNAZIONALI
(Nota a Cass. pen. sez. I 2 dicembre 1998)
in Giurisprudenza italiana, 1999, fasc. 6  pag. 1263 - 1265
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Su un treno proveniente dall' Italia, un soggetto veniva trovato, in territorio tedesco, con armi al seguito e condannato in Germania. La relativa sentenza veniva riconosciuta in Italia ex art. 12 c.p.. Nonostante ciò il condannato veniva nuovamente tratto in giudizio in Italia e il Tribunale lo condannava nuovamente. Approfondite le questioni del "ne bis in idem" internazionale e della continuazione del reato alla luce dei rapporti internazionali regolati dalla Convenzione Europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, e dall'Accordo di Schengen del 1985, l' A. esamina positivamente la sentenza in epigrafe che ha ritenuto applicabile al caso di specie il "ne bis in idem" ed ha ritenuto ammissibile la continuazione del reato iniziato in Italia e terminato in altro Paese aderente ai trattati in questione. Anche se sentenze come questa fanno bene sperare sul futuro di una cultura penale europea, l' A. osserva che la strada da percorrere appare ancora lunga e disseminata di ostacoli.

Fonti

  • accordo 14 giugno 1985 (eliminazione controlli alle frontiere Stati CE) art. 54
  • Codice di procedura penale art. 671
  • Codice di procedura penale art. 739
  • Codice penale art. 12
  • Codice penale art. 6
  • Codice penale art. 81
  • Conv. L'Aja 28 maggio 1970 (conv. europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi) art. 59

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