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Bove Mauro
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E DOMANDA RICONVENZIONALE
(Nota a sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezioni unite 7 febbraio 2024, n. 3452)
in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 7  pag. 1582 - 1587
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La nota ripercorre criticamente gli argomenti, da tempo sostenuti anche in dottrina e ripresi dalla sentenza delle Sezioni unite, che escluderebbero per la domanda riconvenzionale l'operatività della condizione di procedibilità data dalla mediazione obbligatoria. Quindi, a causa delle difficoltà applicative che emergono, si propone di ritrovare una certa prudenza e, così, rivedere il paradigma del presupposto processuale usato nel D.Lgs. n. 28/2010.

Sommario: Il principio affermato. - La semplificazione del quadro. - Il fondamento della tesi restrittiva. - Argomenti in positivo ricavabili da norme e principi? - Una riflessione.

In tema di: Processo civile. Domanda riconvenzionale. Operatività della condizione di procedibilità data dalla mediazione obbligatoria. Esclusione. Semplificazione del quadro in nome delle giuste esigenze di certezza del diritto. Il fondamento della tesi restrittiva e le relative obiezioni. La necessità di una riflessione seria sull’esperienza applicativa della mediazione costruita come condizione di procedibilità “ope legis” e la ricerca di un nuovo equilibrio.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 363-bis
  • decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)
  • decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) art. 5

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