Oggioni Raffaella
ESTRADIZIONE E PENA DI MORTE
(Nota a Cass. pen. sez. VI 9 gennaio 1998)
in Giurisprudenza italiana, 1999, fasc. 6 pag. 1287 - 1289
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L' A. ripercorre la vicenda relativa al c.d. "caso Venezia" riguardante la negata estradizione negli USA di un cittadino che in quel Paese, per il reato commesso, poteva essere condannato a morte, vicenda che dette luogo alla sentenza costituzionale 223/1996 che dichiarò l'illegittimità del comma 2 dell'art. 698 c.p.p.. Con la sentenza in commento, la Cassazione, attraverso l'analisi della normativa costituzionale della Bosnia-Erzegovina, secondo la quale in quel Paese la pena de morte è abolita, ritiene concedibile l'estradizione di un cittadino accusato di un reato per quale sarebbe astrattamente applicabile la pena di morte in base al codice penale tuttora in vigore in quello Stato. L' A. approfondisce l'esame delle due vicende e ritiene che alla flessibilità della Corte nell'interpretazione "attraverso le norme" in favore dello Stato richiedente non è corrisposta altrettanta sensibilità per i pericoli concreti per la vita del ricorrente, da questi addotti non con riferimento alle leggi in vigore , ma alla tragica situazione storica di quello sventurato Paese.
Fonti
- C. Cost. 27 giugno 1996, n. 223
- Codice di procedura penale art. 696
- Codice di procedura penale art. 698, comma 2
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