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Mirandola Antonella
LIMITI ALL' ATTIVITÀ INTEGRATIVA D' INDAGINE DEL PUBBLICO MINISTERO
(Nota a Cass. pen. sez. I 6 maggio 1993)
in Giurisprudenza italiana, 1994, fasc. 10  pag. 663 - 666
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata, definendo l' ambito entro il quale può esplicarsi l' attività integrativa di indagine del P.M., ritiene che siano preclusi gli atti per i quali è prevista la partecipazione dell' imputato o del difensore di questo. "Tra tali atti rientra l' esecuzione del sequestro probatorio in quanto la generica locuzione "è prevista la partecipazione" comprende, oltre gli atti per i quali è stabilita la partecipazione necessaria del difensore, quelli in cui vi è la sola facoltà d' intervento del difensore stesso". L' A., esaminata la normativa di riferimento e analizzati gli argomenti della sentenza, ritiene che questa, se a prima vista può apparire eccessiva e rigorosa, si giustifica alla luce delle garanzie che è volta a soddisfare.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 365
  • Codice di procedura penale art. 430

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