Genovese Gabriele Maria
I PAGAMENTI DELLA BANCA NELL'INTERESSE DEL CORRENTISTA FALLITO
(Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione I 25 marzo 2024, n. 7957)
in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 8-9 pag. 1882 - 1884
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
In tema di: Fallimento. Scoperto in conto corrente. Pagamento di assegni dopo il fallimento. Titolarità delle somme utilizzate in capo al correntista fallito. Esclusione. Pagamento come mero indice della tolleranza della banca allo scoperto. Scioglimento automatico del contratto di conto corrente determinato dal fallimento e corrispondente cristallizzazione dei rapporti di debito/credito tra le parti. Pagamento di assegni dopo lo scioglimento del rapporto. Inefficacia ex art. 44 L. fall. Esclusione. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia.
Fonti
- Cass. sez. I civ. 20 dicembre 2000, n. 16032
- Cass. sez. I civ. 30 gennaio 2017, n. 2226
- Cass. sez. I civ. 4 marzo 2011, n. 5230
- Codice civile art. 1180
- Codice civile art. 1201
- Legge fallimentare art. 44
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