Risicato Lucia
LE INFORMAZIONI GENERICHE SUL SUICIDIO ASSISTITO NON SONO FORME DI ISTIGAZIONE
(Nota a sentenza Corte suprema di Cassazione penale sezione V 7 maggio 2024, n. 17965)
in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 8-9 pag. 1938 - 1943
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La Cassazione esclude la riconducibilità al tipo delittuoso di cui all'art. 580 c.p. della condotta di chi si limiti a fornire generiche informazioni sulla possibilità di accedere al suicidio assistito in Svizzera, finanche in un lasso temporale diverso da quello del successivo suicidio. La causalità psichica, sebbene ritenuta "species" solo parallela della causalità naturalistica, non può infatti qui prescindere dal riscontro dell'effettiva incidenza causale della condotta istigatoria sulla decisione di togliersi la vita. Risulta allora arbitrario confondere la vulnerabilità del futuro suicida con una sua asserita suggestionabilità, né l'informazione può ritenersi accompagnata per ciò solo dal dolo dell'istigazione: diversamente avremmo un'ipotesi, arbitraria anch'essa, di "dolus in re ipsa".
[Abstract tratto dalla rivista]
Sommario: Il caso. - L'istigazione nel quadro della c.d. causalità psichica. - Le argomentazioni della Corte: un'ipotesi di "Mangel am Tatbestand". - Segue: la differenza tra "informazione" e "istigazione". - Segue: l'impropria assimilazione tra "vulnerabilità" e "suggestionabilità". - Segue: l'assenza di dolo. Le trappole del "dolus in re ipsa". - Il vuoto legislativo sul suicidio assistito: quali prospettive?
Fonti
- Codice penale art. 580
- sentenza Corte costituzionale 2 marzo 2022, n. 50
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