MARANDOLA ANTONELLA
LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA MOTIVAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE IN UN CASO BULGARO (CON ESTENSIBILITÀ ALL'ITALIA)
(Nota a sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea sezione X 13 giugno 2024 (causa C-229/23))
in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 8-9 pag. 1958 - 1959
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
In tema di: Rinvio pregiudiziale. Trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. Decisione giudiziaria che autorizza, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di gravi reati. Restrizione della riservatezza delle comunicazioni elettroniche. Normativa nazionale che richiede una motivazione, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta. Diritti fondamentali dell’Unione europea. Obbligo di motivazione.
Fonti
- Carta Dir. Fondamentali UE 7 dicembre 2000 (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Nizza) art. 47
- Codice di procedura penale art. 266
- Codice di procedura penale art. 266-bis
- Codice di procedura penale art. 267
- direttiva Parlamento e Consiglio dell'Unione europea 12 luglio 2002, n. 58 (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)) art. 15, par. 1
Versione PDF
Document delivery