Ronco Alberto
ERRORES IN PROCEDENDO, ERRORES IN IUDICANDO E REQUISITI DELL'ATTO DI APPELLO
(Nota a Cass. civ. sez. un. 14 dicembre 1998 n. 12541)
in Giurisprudenza italiana, 1999, fasc. 10 pag. 1806 - 1807
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Le sezioni unite, nel giudicare della questione di diritto ad esse sottoposto, si sono pronunciate conformemente ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità così uniforme e risalente che, afferma l' A., può essere definito monolitico. La massima della sentenza in commento afferma che "è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare e per non rispondenza al modello legale di impugnazione, l'atto di appello con il quale si censuri la sentenza di primo grado per una nullità (nella specie, derivata dalla pretesa omissione dell'avviso di differimento dell'udienza di discussione della causa) non ascrivibile alle fattispecie di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.". Secondo l' A., questa massima appare il frutto di una generalizzazione. Ove si proceda ad una scomposizione analitica del fenomeno si giunge, sostiene l' A., ad una parziale critica della massima stessa. Nelle conclusioni l' A. prospetta la soluzione con riguardo al caso specifico sottoposto alle sezioni unite.
Fonti
- Codice di procedura civile art. 100
- Codice di procedura civile art. 342
- Codice di procedura civile art. 353
- Codice di procedura civile art. 354
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