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Inzerillo Giuseppe
GRATUITO PATROCINIO E VARIAZIONI DI REDDITO
(Nota a Cass. sez. I pen. 14 gennaio 2003)
in Giurisprudenza italiana, 2004, fasc. 6  pag. 1229 - 1230
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. coglie occasione dalla pronuncia in commento per esaminare la questione relativa alla possibilità per il magistrato competente di revocare il decreto di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, concesso sulla base di un'autocertificazione, nel caso in cui entro il termine previsto dalla legge l'imputato non comunichi le variazioni del reddito prodotto in annualità successive a quella in cui l'istanza di ammissione è stata presentata, anche in assenza di variazioni. L'A., esaminata tale questione, conviene con quanto affermato dalla Corte, secondo cui "l'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, previsto dall'art. 112 d.p.r. n. 115/2002, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non sussiste ove nel termine predetto non sia intervenuta alcuna variazione".

Fonti

  • decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)) art. 112

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