Trevisson Lupacchini Tiziana
DUE OPPOSTI ORIENTAMENTI IN ORDINE ALL'EFFICACIA DELLA SENTENZA APPLICATIVA DELLA PENA SU RICHIESTA NEL GIUDIZIO DI RIPARAZIONE PER ILLEGITTIMITÀ DELLA CUSTODIA
(Nota a ord. App. Trento 24 ottobre 1996; ord. Trib. Trento 18 dicembre 1996 (Ufficio GIP))
in Giurisprudenza italiana, 1997, fasc. 12 pag. 677 - 684
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Un imputato di corruzione ex art. 319 c.p. ed il P.M. propongono al giudice l'applicazione della pena per il più lieve reato previsto dall'art. 318 c.p.. Il giudice accoglie la richiesta ed applica la pena nella misura concordata dalle parti, con il beneficio della sospensione condizionale. Sulla base di questo esito il condannato, ritenendo di essere stato illegalmente sottoposto a misura coercitiva, ha chiesto la riparazione ai sensi dell'art. 314 comma 2 c.p.p.. All'esito del procedimento l'amministrazione del tesoro è stata condannata a corrispondergli una somma di denaro a titolo di riparazione per detenzione illegittimamente patita. L'A. esamina il caso rilevando l'errata interpretazione riguardo alla disciplina dell'applicazione della pena concordata dalle parti e della riparazione per illegittimità della custodia. Mentre il GIP della sentenza in epigrafe ha sostenuto che, non essendo la sentenza applicativa della pena concordata equiparabile "ad una forma di accertamento della sussistenza di una qualche fattispecie criminosa, e naturalmente anche di quella meno grave, configurata all'esito della derubricazione", essa non esplica per ciò effetti vincolanti dell'eventuale giudizio di riparazione per detenzione illegittima; per altro verso la Corte d'Appello, premesso che il GIP ha il potere di sindacare la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per l'accoglimento della proposta delle parti, afferma che anche la sentenza pronunciata a conclusione del rito alternativo del patteggiamento costituisca, se non impugnata, una decisione irrevocabile vincolante il giudice della riparazione ex art. 314 comma 2 c.p.p.. Secondo l'A., mentre risulta senz'altro condivisibile la premessa della Corte d'Appello secondo cui anche la sentenza applicativa della pena proposta dalle parti è una sentenza di condanna che, se non impugnata, costituisce una decisione irrevocabile, non altrettanto condivisibile è la conclusione. Tale sentenza, se non impugnata, sostiene l'A., non vincola i poteri decisori del giudice dell'equa riparazione per custodia illegittima.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 314, comma 2
- Codice di procedura penale art. 444
- Codice di procedura penale art. 445
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