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Santoriello Ciro
BREVI RIFLESSIONI A MARGINE DI UNA DECISIONE INTERLOCUTORIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI FALSO IN BILANCIO
(Nota a Cass. pen. sez. III 1 luglio 1998)
in Giurisprudenza italiana, 1999, fasc. 8-9  pag. 1698 - 1701
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Due i problemi affrontati dalla sentenza in epigrafe, che l' A. approfondisce. La prima questione attiene al significato della frase di "altre comunicazioni sociali", di cui all'art. 2621 c.c., utilizzata per individuare ipotesi residuali di documentazione societaria attinenti le vicende patrimoniali della persona giuridica, la cui falsificazione sia penalmente rilevante ai sensi dell'articolo citato. La seconda questione attiene al rapporto, ed all'eventuale concorso, fra i reati di falso in comunicazioni sociali e di frode fiscale , quest'ultimo come disegnato dalla normativa della l. 516/1982, modificata dalla l. 154/1991. Riguardo alla prima questione la Suprema Corte ha ravvisato nell'esibizione alla Guardia di Finanza, nel corso di una verifica, di una serie di schede di carburante risultate, poi, alterate nell'importo per l'esposizione di costi maggiori rispetto a quelli sostenuti, una comunicazione sociale integrante, unitamente ad altri elementi, l'ipotesi di reato previsto dall'art. 2621 c.c.. Riguardo alla seconda questione la Corte ha ritenuto ravvisabile insieme al reato ex art. 2621 c.c. anche quello di frode fiscale. L' A. analizza questa sentenza anche attraverso un excursus di giurisprudenza in materia e richiami dottrinali, ed espone le ragioni per cui le conclusioni della sentenza appaiono corrette. Ritiene che, pertanto, le ipotesi di concorso materiale fra i delitti previsti dall'art. 2621 c.c. e 4 l. 156/1982 risulteranno di più frequente verificazione.

Fonti

  • Codice civile art. 2621
  • Codice penale art. 15
  • legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) art. 4

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