Vanzetti Michelle
LE SEZIONI UNITE RIBADISCONO L'AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA AUTONOMA DI CONDANNA GENERICA
(Nota a sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezioni unite 12 ottobre 2022, n. 29862 (causa 22455/2019, Orsero Raffaella vs Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Commissione dell'Unione Europea))
in Giurisprudenza italiana, 2023, fasc. 4 pag. 845 - 848
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
A pochi mesi da una isolata pronuncia in senso diametralmente opposto della Sez. III civ. (ord. n. 17984/2022), le Sezioni unite confermano l'ammissibilità di una domanda autonoma di condanna generica. Nel fare ciò, esse ribadiscono nel suo complesso l'insegnamento del precedente del 1995, affermando anzitutto che oggetto di cognizione in sede di condanna generica, oltre all'illecito, sono solo la colpa e il nesso causale, mentre rimane del tutto estraneo alla cognizione sull'"an debeatur" e alla relativa decisione il c.d. danno in concreto, essendo sufficiente la dimostrazione della probabilità di un danno. In quest'ottica, le Sezioni unite affermano altresì che l'attore, il quale fin dall'origine limiti la propria domanda alla condanna generica, non è tenuto ad indicare le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur". Esse, infine, sanciscono l'ammissibilità di una condanna al pagamento della provvisionale anche nel giudizio introdotto con una domanda autonoma di condanna generica.
[Abstract tratto dalla rivista]
Sommario: L'ammissibilità di un istituto rassicurante, ma privo di basi positive. - Condanna generica autonoma e provvisionale: un'unione poco convincente.
Fonti
- Codice di procedura civile art. 278
- ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione III 3 giugno 2022, n. 17984
- sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezioni unite 23 novembre 1995, n. 12103 (Soc. Fotoshoe vs Servizi editoriali riuniti e Molossi)
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