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Amendolagine Vito
RISARCIBILITÀ DEL DANNO DA PERDITA ANTICIPATA DELLA VITA E PERDITA DI "CHANCE" DI SOPRAVVIVENZA
(Nota a sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezione III 19 settembre 2023, n. 26851)
in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 4  pag. 792 - 799
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La Cassazione con riferimento alla distinzione tra le tipologie di danno afferenti alla perdita anticipata della vita ed alla perdita delle "chances" di sopravvivenza si sofferma sulle relative differenze, rimarcando l'ambito di applicazione dei due istituti anche al fine di evitare una loro sovrapposizione in chiave risarcitoria da parte dei soggetti legittimati, a tale fine evidenziandone i confini sia per quanto attiene la risarcibilità "iure successionis" sia "iure proprio" da parte degli eredi della vittima, in tale ottica soffermandosi sul corretto utilizzo dei criteri per la liquidazione del danno.

[Abstract tratto dalla rivista]

Sommario: Il caso. - La "quaestio juris". - Le valutazioni espresse con riferimento alla risarcibilità del danno. - Il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di "chance". - La distinzione dei danni risarcibili "iure successionis" e "iure proprio" agli eredi del paziente deceduto. - La liquidazione del danno biologico differenziale e la personalizzazione del danno. - Conclusioni.

Fonti

  • Cass. sez. III civ. 27 giugno 2018, n. 16919
  • ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione III 29 dicembre 2021, n. 41933
  • sent. Cass. civ. sez. III 9 marzo 2018 n. 5641

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