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Malatesta Elena
L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PRECLUSIONE ALL'ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PREVISTA PER I CREDITI DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI
(Nota a C. Cost. 18 luglio 1997 n. 239)
in Giurisprudenza italiana, 1998, fasc. 7  pag. 1321 - 1322
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata dichiara l'illegittimità dell'art. 17 l. 6/1981 "nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore, nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito, di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria". L'A. ripercorre adesivamente le argomentazioni seguite dalla Corte. Ritiene, tuttavia, che la soluzione in radice del problema risieda nella verifica della stessa legittimità costituzionale dell'art. 54 d.p.r. 602/1973, unico effettivo ostacolo da superare per evitare ulteriori pronunce di incostituzionalità come quella esaminata.

Fonti

  • decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) art. 54
  • l. 3 gennaio 1981, n. 6 art. 17

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