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Sottani Sergio
GIUDIZIO DIRETTISSIMO PRETORILE E DIRITTO AL GIUSTO PROCESSO
(Nota a Cass. pen. sez. VI 9 giugno 1997)
in Giurisprudenza italiana, 1998, fasc. 7  pag. 1475 - 1477
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Approfondito l'esame del rito penale pretorile e del giudizio direttissimo pretorile, in particolare, l'A. ritiene condivisibile la decisione adottata nel caso in esame. La Cassazione afferma che "nei casi in cui l'arresto è consentito al di fuori della flagranza, può procedersi, unitamente alla convalida, al rito direttissimo avanti al pretore nelle forme previste dall'art. 566 c.p.p., ed è illegittimo il provvedimento con il quale il pretore neghi la convalida dell'arresto in udienza per il reato di evasione (per il quale l'art. 3 d.l. 152/1991, convertito dalla l. 203/1991, consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza) sull'errato presupposto che ad essa non potrebbe seguire il giudizio. Il rito direttissimo è, infatti, connesso alla procedura contestuale di convalida dell'arresto, e non alla flagranza di questo". Tuttavia, la condivisione non esime dal dubitare, sostiene l'A., dell'opportunità dell'estensione generalizzata del rito direttissimo pretorile a fattispecie caratterizzate dall'evidenza della prova.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 391, comma 4
  • Codice di procedura penale art. 566
  • Codice penale art. 385
  • decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 art. 3
  • l. 12 luglio 1991, n. 203

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