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Merz Sandro
IL REFERENDUM ABROGATIVO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
(Nota a C. Cost. 7 febbraio 1978 n. 16)
in Giurisprudenza italiana, 1978, fasc. 6  pag. 1161 - 1174
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L' a. aderisce alla sentenza n. 16 del 1978 della corte costituzionale: sia laddove afferma che la competenza sui limiti ulteriori di ammissibilità oltre a quelli ex art. 75 comma 2 costituzione appartiene alla corte costituzionale stessa e non alla cassazione, essendo il giudizio di ammissibilità sostanzialmente un giudizio di costituzionalità; sia laddove afferma che tali limiti esistono. A questo proposito la corte ha individuato 4 serie di ragioni che rendono improponibile il referendum: a) la mancanza di omogeneità nelle norme contenute in un' unica richiesta di referendum, che secondo la corte violerebbe la libertà di scelta dell' elettore. L' a. osserva che questo primo limite è superabile, a differenza degli altri, perché basta evitare cumuli di domande eterogenee (procedendo, se del caso, a tagli ed accorpamenti) affinché il relativo referendum risulti proponibile. Tale potere di ridefinizione dei quesiti non sembra oggi attribuito a nessun organo, a parere della corte costituzionale. B) la natura costituzionale o "rinforzata" delle leggi oggetto della domanda referendaria. Sull' inammissibilità del referendum su norme costituzionali la dottrina è quasi unanime in base a diversi argomenti. La nozione di leggi "rinforzate" va individuata sotto il profilo procedurale, trattandosi di quegli atti per i quali la costituzione prevede un procedimento di formazione diverso rispetto alla procedura normale, per cui sarebbe elusivo della costituzione seguirne un Altro, quale appunto il referendum. C) il contenuto "costituzionalmente vincolato" delle disposizioni

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