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Carratta Antonio
NOTE SULLA DIFESA PERSONALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
(Nota a Cass. civ. sez. III 30 giugno 1998 n. 6410)
in Giurisprudenza italiana, 1999, fasc. 7  pag. 1389 - 1392
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto sussistere un'implicita autorizzazione alla parte a stare in giudizio di persona ricavandola dalla circostanza che il giudice di pace non aveva rilevato alcunché in ordine alla circostanza che la parte svolgesse attività difensiva senza l'ausilio di un difensore. L' A. propone un ampio approfondimento della questione della difesa personale, ripercorrendo le posizioni della giurisprudenza e della dottrina sul tema, già a proposito dell'autorizzazione alla difesa personale nel giudizio pretorile. L' A. rileva che, pur a voler disattendere la diffusa opinione che il diritto richieda sempre l'ausilio dell' "esperto", il ricorso alla difesa personale , anche in controversie di minor valore, comporta rischi di errori nel compimento di attività processuali dalle conseguenze notevolmente gravi proprio per la parte che si difende personalmente. L' A. esamina, quindi, le problematiche che pone l'art. 82 c.p.c., dopo la riforma del 1981, con particolare riferimento all'individuazione della forma che deve assumere il decreto del giudice di pace con il quale la parte viene autorizzata a difendersi personalmente.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 82, comma 2

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